STATUTO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL NOVARESE ONLUS
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione “Fondazione della comunità del Novarese ONLUS”. La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione ha sede in Novara, Corso Italia 50/a.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative nel territorio della provincia di Novara.
Art. 2 – SCOPO
La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Provincia di Novara.
La fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità ed in particolare di:
a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita delle comunità del Novarese;
b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire in beneficenza insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità. É fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 3 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti dal fondatore e descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.
Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni del fondatore e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, dai donanti espressamente destinati all’incremento del patrimonio.
É fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, anche mediante accantonamenti derivati da eventuale sua trasformazione.
Art. 4 – ENTRATE
Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’Art. 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi e fini statutari espressamente destinati dai donanti all’incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.
Art. 5 – ORGANI DELLA FONDAZIONE
Organi della Fondazione sono:
- il Presidente;
- uno o due Vice Presidenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, se nominato;
- il Collegio dei Revisori;
Art 6 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la fondazione in qualunque grado di giudizio e rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se nominato;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
c) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all’assunzione del provvedimento e comunque entro trenta giorni.
Art. 7 – VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.
Ciascun Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.
La firma del vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.
Art. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra undici e quindici, determinato al momento della nomina.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati da un Comitato di Nomina convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente. Il Comitato di Nomina è composto, in quanto operanti, dalle seguenti autorità territoriali (ovvero da soggetti da esse designati):
- Il Prefetto;
- Il Presidente della Provincia;
- Il Presidente della Camera di Commercio;
- Il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale;
- Il Sindaco di Novara;
- Il Presidente del Tribunale di Novara
- Il Presidente dell’Ordine degli avvocati;
- Il Presidente dell’Ordine dei commercialisti;
- Il Presidente dell’Ordine dei notai;
- Un rappresentante della Fondazione Cariplo.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio.
Qualora venga meno un componente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione di un nuovo Consigliere la cui carica deve essere confermata o sostituita dal Comitato di nomina entro otto mesi. Il nuovo membro dura in carica fino a scadenza dell’intero Consiglio.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.
Art. 9 – DECADENZA E ESCLUSIONE
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
- l’aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- l’essere nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c.
L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato di Nomina previsto dall’Art. 8 del presente statuto, con contestuale nomina di nuovo Consigliere in sostituzione.
Art. 10 – POTERI
Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:
a. eleggere il Presidente, il Vice Presidente e sostituire eventualmente il Comitato Esecutivo;
b. deliberare sulla costituzione e sulla composizione di altri comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
c. deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o da almeno tre Consiglieri;
d. deliberare eventuali modifiche dello statuto;
e. deliberare l’estinzione della fondazione e la devoluzione del patrimonio;
f. redigere ed approvare entro il mese di marzo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
g. stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio dell’ente, finanziare progetti d’utilità sociale, coprire le spese operative della Fondazione;
h. stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
i. stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
j. deliberare per gli atti di straordinarie amministrazione, ivi compresi eventuali atti di alienazione patrimoniale;
k. approvare eventuali regolamenti interni;
l. nominare il Segretario della Fondazione determinandone durata, compiti e l’eventuale compenso;
m. conferire deleghe su materie particolari.
Art. 11 – ADUNANZE
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta scritta di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invio ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata o telefax da recapitarsi agli interessati almeno quindici giorni prima dell’adunanza o in casi di urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presidenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per le modifiche dello statuto e le delibere conseguenti lo scioglimento dell’ente occorre il voto favorevole dei ¾ dei membri del Consiglio.
Art. 12 – COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da 5 membri. É costituito dal Presidente, dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti e da altri membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Al Comitato Esecutivo competono su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria amministrazione.
Il Comitato Esecutivo provvederà all’investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l’esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche nell’ambito delle direttive e delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno o su richiesta di almeno due dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno cinque giorni prima della adunanza mediante lettera raccomandata o telefax e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima mediante telegramma o telefax.
Le adunanze del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri in carica.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Art. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Comitato di Nomina di cui all’art. 8 tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.
Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.
I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare a quelle del Comitato Esecutivo.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Le cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 – LIBRI VERBALI
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.
I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro. Art. 15 – BILANCIO
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di marzo di ciascun anno dovrà essere approntato il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno dovrà essere approntato il bilancio preventivo per l’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo.
Art. 16 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.
Durante la vita della fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 17 – ESTINZIONE
In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nella provincia di Novara, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. |